Direttiva 2000/84/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio
del 19 gennaio 2001, concernente le disposizioni relative all'ora
legale
(in G.U.E.
2 febbraio 2001, n. L 031)
IL PARLAMENTO EUROPEO E
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della
Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva, si intende per "periodo dell'ora legale" il periodo dell'anno durante il quale l'ora è anticipata di 60 minuti rispetto all'ora del resto dell'anno.
Articolo 2
A decorrere dall'anno 2002 in ciascuno Stato membro il periodo dell'ora legale ha inizio alle ore 1.00 del mattino, ora universale, dell'ultima domenica di marzo.
Articolo 3
A decorrere dall'anno 2002 in ciascuno Stato membro il periodo dell'ora legale termina alle ore 1.00 del mattino, ora universale, dell'ultima domenica di ottobre.
Articolo 4
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(5), per la prima volta al momento della pubblicazione della presente decisione e in seguito ogni cinque anni, una comunicazione contenente l'indicazione della data iniziale e della data finale del periodo di ora legale nei cinque anni successivi.
Articolo 5
La Commissione presenta una relazione al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 31
dicembre 2007 sull'incidenza delle presenti disposizioni nei settori
interessati.
La relazione sarà redatta sulla base delle informazioni comunicate alla
Commissione da ogni Stato membro entro il 30 aprile 2007.
Se necessario e sulla base delle conclusioni della relazione, la Commissione
formula le opportune proposte.
Articolo 6
La presente direttiva non si applica ai territori d'oltremare degli Stati membri.
Articolo 7
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri
contengono un riferimento alla presente direttiva; o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità
di riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 8
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2001.
Per il Parlamento europeo La Presidente N. Fontaine |
Per il Consiglio Il Presidente B. Ringholm |
ora legale - i pareri contrari - l'ora legale in Italia - La direttiva CE 84/2000
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